Sez. U, Ordinanza n. 2052 del 03/02/2016 (Rv. 638282 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Diritto all'indennizzo ex artt. 46 della legge n. 2359 del 1865 o 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie aventi ad oggetto le indennità dovute dall'amministrazione ex artt. 46 della legge n. 2359 del 1865 o 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, atteso, da un lato, che nei confronti del beneficiario, terzo proprietario, confinante con l'opera pubblica ed estraneo al procedimento espropriativo, non è configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autorità, nel cui ambito possa individuarsi una posizione d'interesse legittimo, soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, e, dall'altro, anche tenendo conto del carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo, l'art. 34, comma 3, lett. b), prevede una riserva di giurisdizione ordinaria per la determinazione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 321 art. 44, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 98 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)