Sez. U, Ordinanza n. 9342 del 21/04/2006 (Rv. 589893 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Diritto all'indennizzo ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Le controversie aventi ad oggetto l'indennità dovuta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 46 della legge 2359 del 1865, per i danni derivanti dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità al terzo proprietario confinante, estraneo al procedimento espropriativo, non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, di cui all'art. 34 del d.lgs. 80 del 1998, atteso che nei confronti del beneficiario non è configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autorità nell'ambito del quale possa configurarsi una posizione di interesse legittimo, la cui cognizione è soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, anche tenendo conto che il carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo, è inquadrabile nella riserva di giurisdizione ordinaria che l'art. 34, comma terzo, lett. b) prevede per la determinazione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)