Sez. L, Sentenza n. 14943 del 23/10/2002 (Rv. 558029 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - RISCATTO | Iscritti al fondo telefonici - Riscatto oneroso a fini pensionistici degli anni universitari e del servizio militare - Abrogazione del regime oneroso con D.L. n. 101 del 1991 - Ripetibilità dei contributi versati - Esclusione - Retroattività della norma - Esclusione.
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - RISCATTO
In relazione al riscatto oneroso degli anni di laurea e del periodo del servizio militare previsto dalla legge n. 672 del 1973, e poi abrogato dal D.L. 101 del 1991, secondo le espressioni testuali utilizzate dalla legge da ultimo citata, deve escludersi che essa abbia carattere retroattivo e non può pertanto ritenersi che la nuova disciplina, operando con effetto retroattivo, renderebbe indebiti i versamenti effettuati nel regime del riscatto oneroso, anche perché, tra l'altro, non può in ogni caso considerarsi indebito un versamento effettuato in esecuzione di un vincolo già perfezionato nella vigenza di un regime precedente.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1973 num. 672 art. 14 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 101 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)