Sez. L, Sentenza n. 2433 del 03/03/2000 (Rv. 534559 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - IN GENERE | Retroattività - Limiti - Applicazione in materia di disciplina della revoca delle provvidenze a favore degli invalidi civili.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - IN GENERE
Il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una fattispecie relativa alla ripetizione dei ratei dell'indennità di accompagnamento indebitamente versati, aveva ritenuto di attribuire valore retroattivo all'art. 4, commi terzo ter e terzo nonies, del D.L. n. 323 del 1996, convertito nella legge n. 425 del 1996, che hanno abrogato l'art. 11, comma quarto, della legge n. 537 del 1993 stabilendo che la revoca delle provvidenze a favore degli invalidi civili ha effetto a decorrere dalla data della visita medica di verifica dell'insussistenza dei requisiti sanitari e, quindi, non più dall'anno precedente la data dell'accertamento in sede amministrativa dell'insussistenza dei requisiti stessi).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)