Sez. L, Sentenza n. 5583 del 13/04/2001 (Rv. 545933 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Titolari di pensione erogata dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi - Diritto agli assegni familiari per figli o equiparati viventi a carico e totalmente inabili al lavoro - Decorrenza dalla data di sussistenza dei requisiti - Titolare di pensione di reversibilità - Sussistenza dei requisiti alla data di decesso del dante causa della pensione - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE
Il diritto dei titolari di pensione - diretta, indiretta o di reversibilità - erogata da una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi di percepire gli assegni familiari, ex art. 4 decreto legge 14 luglio 1980 n. 314, convertito nella legge 8 agosto 1980 n. 440, per i figli od equiparati viventi a carico e totalmente inabili al lavoro, decorre dal momento in cui vengono ad esistenza i requisiti costitutivi della vivenza a carico e della inabilità, secondo quanto dispone l'art. 11 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (testo unico della disciplina degli assegni familiari, applicabile a tali pensionati in virtù della specifica disposizione di cui all'art. 2 decreto legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito nella legge 13 maggio 1988 n. 153); pertanto, ai fini della spettanza del diritto a tali assegni al titolare di pensione di reversibilità, non è necessario che i suddetti requisiti (relativi, nella specie, a figlio inabile) sussistano al momento del decesso del dante causa della pensione, occorrendo invece fare riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa di assegni familiari presentata dalla titolare di detta pensione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/07/1980 num. 314 art. 4, Legge 08/08/1980 num. 440, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 4, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 15 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8, Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)