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Sez. L, Sentenza n. 4830 del 05/10/1985 (Rv. 442238 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - TITOLARI DI PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - SUSSISTENZA - TITOLARI DI PENSIONE INDIRETTA O DI RIVERSIBILITÀ - DIRITTO AGLI ASSEGNI PREVISTI PER IL DEFERITO.*
Stato
decisa il 1985-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442238-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - TITOLARI DI PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - SUSSISTENZA - TITOLARI DI PENSIONE INDIRETTA O DI RIVERSIBILITÀ - DIRITTO AGLI ASSEGNI PREVISTI PER IL DEFERITO.*

L'art. 4 del d.l. n. 30 del 1974 (quale convertito nella legge n. 114 del 1974) - in armonia con la più generale tendenza del legislatore di riconoscere il beneficio degli assegni familiari al di là dell'originario ambito limitato dal d.P.R. n. 797 del 1955 ai lavoratori dipendenti fino a comprendere anche rapporti di lavoro autonomo ovvero periodi di sospensione del rapporto - ha introdotto tale beneficio anche per i titolari delle pensioni dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, superando in tal modo il precedente regime delle maggiorazioni della pensione, originariamente previsto dall'art. 21 della legge n. 903 del 1965 in favore dei titolari di pensione diretta con figli a carico, poi assimilato nella sua disciplina a quella degli assegni familiari dagli artt. 45 e 46 legge n. 153 del 1969 e da ultimo esteso ai titolari di pensioni indirette o di reversibilità dall'art. 5 della legge n. 485 del 1972. In particolare quindi - atteso che a tale nuovo regime degli assegni familiari occorre far riferimento per stabilire i limiti soggettivi in cui il beneficio è riconosciuto dall'ordinamento, a prescindere da quelli che erano i limiti soggettivi delle maggiorazioni della pensione - l'art. 4 del d.P.R. n. 797 cit., nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 15 del d.l. n. 30 cit., attribuisce gli assegni familiari, oltre che ai soggetti indicati nell'art. 21 della legge n. 903 cit. (titolari di pensioni dirette) e a quelli previsti dall'art. 5 della legge n. 485 cit. (titolari di pensioni di reversibilità), anche al genitore superstite in relazione a figli infraventunenni maggiori di età occupati come apprendisti ancorché questi ultimi con il compimento del diciottesimo anno di età abbiano perso il diritto alla loro quota della pensione di reversibilità. (Conf 1656/85, mass n 439630).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 4, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 21 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 45, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 46, Legge 11/08/1972 num. 485 art. 5, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 15 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)