Sez. 1, Sentenza n. 2802 del 10/03/1995 (Rv. 491066 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO | Superamento - Conseguenze.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO
Il negozio stipulato dal mandatario eccedente i limiti del mandato non è annullabile, ma unicamente inefficace nei confronti del mandante, come resta confermato dal rilievo che esso è suscettibile di ratifica (art. 1711 cod. civ.). Ne consegue che, in mancanza di ratifica, il negozio compiuto dal mandatario eccedente dai poteri ricevuti dal mandante non è né nullo, né annullabile, ma solo inopinabile nei confronti del mandante ed i suoi effetti si producono nel patrimonio del mandatario, che li assume a suo carico ed ha l'obbligo di tenere indenne il mandante da qualsiasi pregiudizio che possa derivare per il suo patrimonio dalla stipulazione e dalla esecuzione di quel negozio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1444, Cod. Civ. art. 1711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)