diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1262 del 21/02/1980 (Rv. 404762 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO - SUPERAMENTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404762-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO - SUPERAMENTO - CONSEGUENZE.*

Nel rapporto tra mandante e mandatario, gli effetti e le conseguenze ulteriori dell'atto giuridico compiuto dal mandatario eccedendo i limiti del mandato non ricadono (direttamente o indirettamente, a seconda che si tratti di mandato con o senza rappresentanza) sul patrimonio del mandante, ma, salvo il caso di ratifica, si producono nel patrimonio del mandatario, il quale si assume a suo carico e ha l'Obbligo di tenere indenne il patrimonio del mandante da qualsiasi pregiudizio in esso verificatosi a causa di quell'atto giuridico e della sua esecuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)