Sez. 3, Sentenza n. 5267 del 21/04/2000 (Rv. 535943 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
La continenza, agli effetti dell'art. 39 cod. proc. civ., ricorre quando due cause pendenti contemporaneamente innanzi a giudici diversi abbiano identità di soggetti e di titoli con una diversità solo quantitativa di "petitum", ovvero quando una di esse investa un rapporto giuridico che non sia meramente pregiudiziale rispetto a quello dell'altra, contenendolo in senso logico e giuridico e, nello stesso tempo, condizionandolo nell'essere e negli effetti, come nel caso di parziale coincidenza delle "causae petendi", nel senso che l'una comprenda in sè l'altra, o di controversie aventi ad oggetto domande contrapposte che si collegano ad un medesimo rapporto negoziale. (Nel caso di specie, è stata ritenuta sussistente la continenza in riferimento a due cause, con identità di soggetti e concernenti il medesimo rapporto negoziale di collaborazione, con annesso accordo di concessione di rivendita di prodotti, una delle quali avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto, o la pronunzia di annullamento o di risoluzione dello stesso, l'altra, l'esecuzione del medesimo contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)