Sez. 3, Sentenza n. 2077 del 10/03/1999 (Rv. 524017 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
La continenza, agli effetti dell'art. 39 cod. proc. civ., ricorre quando due cause pendenti contemporaneamente innanzi a giudici diversi abbiano identità di soggetti e di titoli con una diversità solo quantitativa di "petitum" ovvero quando una di esse investa un rapporto giuridico che non sia meramente pregiudiziale rispetto a quello dell'altra, contenendolo in senso logico e giuridico e, nello stesso tempo, condizionandolo nell'essere e negli effetti, come nel caso di parziale coincidenza delle "causae petendi", nel senso che l'una comprenda in sè l'altra, o di controversie aventi ad oggetto domande contrapposte che si collegano ad un medesimo rapporto negoziale (nel caso di specie è stata ritenuta sussistente la continenza con riferimento a due cause, con identità di soggetti, concernenti entrambe la risoluzione del medesimo rapporto e con diversità della "causa petendi", nel senso che ciascuna parte addebitava all'altra contrapposti inadempimenti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)