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Sez. 3, Sentenza n. 332 del 02/02/1973 (Rv. 362258 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO IN GIUDIZIO DINANZI AL CONCILIATORE - CONTUMACIA - SCIOPERO DEGLI AVVOCATI IN OCCASIONE DELLA UDIENZA DI COMPARIZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362258-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO IN GIUDIZIO DINANZI AL CONCILIATORE - CONTUMACIA - SCIOPERO DEGLI AVVOCATI IN OCCASIONE DELLA UDIENZA DI COMPARIZIONE - IRRILEVANZA.*

Ben puo dichiararsi la contumacia del convenuto non costituitosi in giudizio, ancorche all'udienza fissata per la comparizione avanti il conciliatore, sia in corso un'astensione degli avvocati, essendo in ogni caso quest'ultima, per se sola, irrilevante, giacche a norma dell'art 314 cod proc civ il convenuto in tale giudizio puo costituirsi in cancelleria depositando la citazione e, quando occorra, la procura, ne e tenuto ad effettuare la propria Costituzione all'udienza fissata per la trattazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Costituzione art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)