Sez. U, Sentenza n. 13756 del 20/12/1991 (Rv. 475124 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Discrezionalità amministrativa | Registro degli esercenti il commercio - Cancellazione - Provvedimento del presidente della giunta regionale - Carattere discrezionale - Esclusione - Impugnazione dell'interessato - Cognizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Discrezionalità amministrativa
Con riguardo al provvedimento del presidente della giunta regionale, che confermi la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio, l'impugnazione dell'interessato è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 giugno 1971 n. 426, ed in conformità dei comuni criteri sul riparto della giurisdizione, posto che gli atti inerenti all'iscrizione e cancellazione in detto registro non hanno carattere discrezionale, ma si esauriscono in un accertamento, di natura vincolata, circa i requisiti per l'insorgenza di posizioni di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 4, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)