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Sez. U, Sentenza n. 1332 del 22/12/2000 (Rv. 542845 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA | Commercio - Registro degli esercenti - Cancellazione - Provvedimento del presidente della giunta regionale - Discrezionalità - Esclusione - Conseguenze - Impugnazione - Autorità competente - Giudice ordinario.
Stato
decisa il 2000-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542845-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

L'impugnazione, da parte dell'interessato, del provvedimento del presidente della giunta regionale che ne confermi la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 giugno 1971 n. 426, in conformità dei comuni criteri sul riparto della giurisdizione, atteso che gli atti predetti inerenti all'iscrizione ed alla cancellazione non hanno carattere discrezionale, ma si esauriscono in un accertamento, di natura vincolata, circa i requisiti per l'insorgenza di posizioni di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 4, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)