Sez. 1, Sentenza n. 2907 del 21/12/1984 Cc. (dep. 21/01/1985) Rv. 167529 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NATURA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NATURA.*
Il procedimento di prevenzione - così come quelli esecutivi, di sicurezza e di sorveglianza - ha carattere giurisdizionale, sì che allo stesso, avente ad oggetto interessi attinenti alla libertà personale, sono estensivamente applicabili le garanzie previste per il processo di cognizione a tutela dei diritti della difesa, dell'assistenza e della rappresentanza dell'interessato, con la conseguenza che la violazione delle norme relative deve ritenersi sanzionata dalla disposizione di carattere generale contenuta nello art. 185, primo comma n. 3, cod. proc. pen.. (Conf mass n 165103).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)