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Sez. 2, Sentenza n. 1185 del 11/06/1965 (Rv. 312268 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - SERVITU - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1965-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312268-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - SERVITU - DIFFERENZE.*

Le limitazioni legali della proprieta si differenziano dalle servitu per essere informate al criterio della reciprocita e quindi della reciproca utilita dei fondi a cui si riferiscono - mentre le servitu presuppongono l'utilita di un fondo a danno dell'altro - nonche per l'assenza del corrispettivo, per la non autonomia rispetto al diritto di proprieta in ordine alla loro nascita e per l'impossibilita di perdita per prescrizione propria delle limitazioni legali. (Conf. 1029/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)