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Sez. 1, Sentenza n. 1362 del 05/05/1972 (Rv. 357931 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) -CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - INFRAZIONE ALLE NORME SULL'IGE - ORDINANZA INTENDENTIZIA DI ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DELLA VIOLAZIONE - MANCATO TEMPESTIVO RICORSO AL MINISTRO DELLE FINANZE - AZIONE GIUDIZIARIA - INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE TARDIVA DEL RICORSO - DECRETO MINISTERIALE DI INAMMISSIBILITA - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'AZIONE GIUDIZIARIA - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL DETTO DECRETO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357931-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) -CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - INFRAZIONE ALLE NORME SULL'IGE - ORDINANZA INTENDENTIZIA DI ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DELLA VIOLAZIONE - MANCATO TEMPESTIVO RICORSO AL MINISTRO DELLE FINANZE - AZIONE GIUDIZIARIA - INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE TARDIVA DEL RICORSO - DECRETO MINISTERIALE DI INAMMISSIBILITA - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'AZIONE GIUDIZIARIA - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL DETTO DECRETO - INAMMISSIBILITA.*

In tema di infrazione alle norme sulla imposta generale sull'entrata, l'Azione giudiziaria e inammissibile se il contribuente abbia lasciato trascorrere inutilmente il termine perentorio di sessanta giorni dal momento in cui l'ordinanza dell'intendente che accerta e definisce le violazioni e diventata definitiva, per mancato tempestivo ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni, al ministro delle Finanze (art 56 della legge 7 gennaio 1929, n 4 richiamato dall'art 52 della legge 19 giugno 1940, n 762). Ne, in ipotesi di proposizione tardiva, il detto termine di sessanta giorni, puo decorrere dalla notifica del decreto del ministro che dichiara inammissibile il reclamo, perche, quando la legge fissa un termine perentorio per l'impugnazione, la decadenza derivante dall'inutile decorrenza del termine opera senza la necessita di espressa declaratoria. *

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 57 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 58 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 56 CORTE COST., Legge 09/01/1940 num. 2 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)