Sez. 3, Sentenza n. 1541 del 13/02/1988 (Rv. 457613 - 01)
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ PER LA PERDITA DELLO AVVIAMENTO COMMERCIALE EX ART. 69 LEGGE N.392 DEL 1978 - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ PER LA PERDITA DELLO AVVIAMENTO COMMERCIALE EX ART. 69 LEGGE N.392 DEL 1978 - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, la domanda di pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ai sensi dell'art. 69 della legge n. 392 del 1978 (che configura, per la sua natura esclusivamente patrimoniale, un diritto disponibile e rinunciabile), non è proponibile per la prima volta in appello, ostandovi il divieto previsto dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., e la conseguente inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio, stante il carattere cogente della citata norma. (V 4689/86, mass n. 447407; (V 2461/84, mass n 434486).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)