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Sez. 3, Sentenza n. 2461 del 16/04/1984 (Rv. 434486 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - NUOVE PROVE DOCUMENTALI - AMMISSIBILITÀ - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO AI GIUDIZI IN MATERIA DI LOCAZIONE EX LEGGE N. 392 DEL 1978.*
Stato
decisa il 1984-04-16
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434486-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - NUOVE PROVE DOCUMENTALI - AMMISSIBILITÀ - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO AI GIUDIZI IN MATERIA DI LOCAZIONE EX LEGGE N. 392 DEL 1978.*

Nel nuovo rito del lavoro - applicabile ai procedimenti d'appello in materia locatizia per il richiamo operato dall'art. 51 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - il divieto di nuovi mezzi di prova in appello, sancito dall'art. 437 cod. proc. civ., si riferisce solo alle prove costituende, che devono cioè essere esperite ed assunte nel corso del procedimento, e non anche alla produzione ed acquisizione di nuovi documenti, che contengono prove già costituite e, non importando ulteriori attività istruttorie, non contrastano con le esigenze di celerità e di concentrazione del processo in una unica udienza di discussione. (Conf 5936/83, mass n 430764; (Conf 5599/83, mass n 430536; (Conf 5019/82, mass n 422947; (Conf 6023/81, mass n 416806; (Conf 2835/77, mass n 386444).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)