Sez. L, Sentenza n. 8568 del 05/05/2004 (Rv. 572652 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE PECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Obbligo di costituzione del rapporto di lavoro (ovvero di trasformazione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato) assunto contrattualmente - Esecuzione in forma specifica - Ammissibilità - Presupposti - Determinazione o determinabilità degli elementi essenziali del contratto da stipulare - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE PECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
L'art. 2932 cod. civ., sulla esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto mediante emanazione di sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, trova applicazione anche nel caso di obbligo contrattuale di stipulazione di un contratto di lavoro - compreso quello avente ad oggetto la trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato - ove, nel caso concreto, siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)