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Sez. 1, Sentenza n. 3016 del 02/05/1983 (Rv. 427932 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427932-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nel caso di espropriazione parziale, una volta determinato il giusto prezzo dell'intero immobile in epoca anteriore al procedimento ablativo, secondo il suo valore edificatorio, si dovrà valutare, in base allo stesso criterio, il giusto prezzo della parte residua dopo l'espropriazione. Ove sia, peraltro, da escludere, ad espropriazione avvenuta, la persistenza di qualsiasi valore edificatorio della parte residua, si dovrà attribuire a questa il valore agricolo che possa esserle rimasto, e stabilire, in tal modo, la differenza tra il prezzo originario di tutta l'area edificabile e quella del terreno, non più edificabile, ancora in patrimonio dell'espropriato. (Conf 2733/78, mass n 392125).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)