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Sez. 1, Sentenza n. 2733 del 30/05/1978 (Rv. 392125 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392125-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nel caso di espropriazione parziale di un fondo, deve tenersi conto, ai fini della Determinazione dell'indennita, della diminuzione di valore derivante alla parte residua del fondo sia direttamente dall'espropriazione, sia dall'esecuzione dell'opera pubblica alla cui realizzazione l'espropriazione e preordinata, sia dall'Esercizio del pubblico servizio al quale la stessa opera e destinata. Tale diminuzione di valore puo dipendere anche dalla perdita delle originarie caratteristiche di area edificatoria subita dalla porzione residua del fondo parzialmente espropriato. Il relativo accertamento, comportando indagini e valutazioni di fatto, e rimesso al giudice del merito, il cui apprezzamento si sottrae al Sindacato di legittimita sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)