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Sez. 3, Sentenza n. 2427 del 19/04/1982 (Rv. 420288 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - LOCAZIONE DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE DESTINATO AD AUTORIMESSA PRIVATA - MANCATO RILASCIO AL CONDUTTORE DELLA LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI OFFICINA E MANCATA MODIFICAZIONE CONDOMINIALE DELLA DESTINAZIONE DEL LOCALE - INADEMPIENZA DEL LOCATORE - CONFIGURABILITĂ€ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420288-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - LOCAZIONE DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE DESTINATO AD AUTORIMESSA PRIVATA - MANCATO RILASCIO AL CONDUTTORE DELLA LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI OFFICINA E MANCATA MODIFICAZIONE CONDOMINIALE DELLA DESTINAZIONE DEL LOCALE - INADEMPIENZA DEL LOCATORE - CONFIGURABILITĂ€ - ESCLUSIONE.*

Il locatore del locale di un edificio condominiale destinato ad autorimessa privata, non può ritenersi inadempiente, ai sensi dell'art. 1575 n. 2 cod. civ., per il mancato rilascio al conduttore della licenza comunale di Esercizio per officina e per la mancata modifica condominiale della destinazione del locale stesso. (V 2531/75, mass n 376452).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)