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Sez. 3, Sentenza n. 2531 del 27/06/1975 (Rv. 376452 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - LICENZA DI ABITABILITA - OMESSO O RITARDATO RILASCIO - INADEMPIMENTO DEL LOCATORE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376452-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - LICENZA DI ABITABILITA - OMESSO O RITARDATO RILASCIO - INADEMPIMENTO DEL LOCATORE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Il mancato o ritardato rilascio della licenza di abitabilita od occupabilita non invalida il contratto di locazione e non costituisce inadempimento del locatore, se il conduttore abbia potuto egualmente godere in concreto della cosa locata secondo le finalita previste dal contratto. L'inosservanza degli adempimenti amministrativi relativi all'occupabilita o abitabilita dello immobile puo dar luogo alla risoluzione del contratto solo quando la licenza sia stata definitivamente negata per ragioni tecniche o igieniche e conseguentemente l'immobile sia divenuto inidoneo all'uso per il quale era stato locato. (Conf 2421/69, mass n 341889).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)