Sez. U, Sentenza n. 11718 del 26/11/1993 (Rv. 484506 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti | Libero esercizio delle azioni verso il debitore - Configurabilità .
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti
La chiusura del fallimento non implica la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare, come stabilito dall'art. 120 della legge fallimentare, il quale, prevedendo che i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore, anche per la parte dei loro crediti che non abbia trovato soddisfazione, sia per capitali che per interessi, implica la possibilità di far valere i crediti stessi nei confronti del debitore ritornato in "bonis".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)