Sez. U, Sentenza n. 1852 del 21/02/1991 (Rv. 471034 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Privilegi | Esecuzione forzata promossa nei confronti dell'acquirente - Opposizione - Contenziosa del rapporto tributario - Giurisdizione delle commissioni tributarie.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Privilegi
Qualora l'Amministrazione finanziaria, per il pagamento dell' INVIM, invochi il privilegio sull'immobile, rivolgendosi all'acquirente, la controversia da questi promossa, ancorché in via di opposizione all'esecuzione forzata intrapresa a suo danno, per contestare esistenza, esigibilità o misura del tributo, ovvero esistenza ed estensione di detto privilegio, investe il rapporto tributario, e, pertanto, rientra nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 54 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)