Sez. 1, Sentenza n. 1883 del 21/02/1998 (Rv. 512887 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - DECADENZA - PER MANCATO PAGAMENTO DI TASSE | Reintegrazione nel brevetto - Condizioni - Uso della massima diligenza - Prova di aver affidato l'incarico ad un mandatario abilitato - Sufficienza - Esclusione.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - DECADENZA - PER MANCATO PAGAMENTO DI TASSE
In tema di tasse di brevetto, la decadenza per mancato pagamento dell'annualità è impedita, a norma dell'art. 90 R.D. n. 1127 del 1939, se il titolare ottenga la reintegrazione nei suoi diritti dimostrando di non aver potuto osservare il termine di legge, pur avendo usato "la massima diligenza esigibile"; a tal fine non è sufficiente per l'interessato provare di aver affidato la gestione dei pagamenti ad un mandatario abilitato, dovendosi ritenere applicabile anche all'adempimento di un onere la regola - dettata, in tema di obbligazioni, dall'art. 1228 cod. civ. - per la quale l'obbligato risponde verso il creditore dei comportamenti dolosi o colposi di quanti collaborino con lui nell'adempimento, con la conseguenza che il fatto doloso o colposo dell'incaricato non può essere invocato come "scusante", ai sensi dell'art. 90 citato, in relazione alla trasgressione del termine di pagamento di "quo".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)