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Sez. 3, Sentenza n. 25251 del 29/11/2011 (Rv. 620558 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Ausiliari del debitore - Nozione - Soggezione a poteri di direzione e controllo - Necessità - Mandatario - Differenze.
Stato
decisa il 2011-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620558-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI

Alla stregua dell'art. 1228, cod. civ., possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione. Diversamente, mandatari sono coloro che non sono direttamente assoggettati a poteri di controllo del loro operato, ma agiscono autonomamente a seguito di affidamento di uno specifico incarico, in base al quale si obbligano a compiere uno o più atti giuridici per conto e in favore del mandante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)