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Sez. U, Sentenza n. 1972 del 20/03/1986 (Rv. 445209 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO A TERMINE - ESCLUSIONE - CARATTERE PRIVATISTICO E GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. SULLE RELATIVE CONTROVERSIE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445209-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO A TERMINE - ESCLUSIONE - CARATTERE PRIVATISTICO E GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. SULLE RELATIVE CONTROVERSIE - SUSSISTENZA.*

La ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego con un ente pubblico non economico, quale un'amministrazione provinciale, postula lo stabile inserimento del lavoratore nell'ambito della organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo, in correlazione ai suoi fini istituzionali, e, pertanto, deve essere negata con riguardo a dipendenti che vengano assunti a termine, per esigenze transeunti e non connesse ai suddetti fini (nella specie, operai stagionali presso un istituto agrario della provincia), con il conseguente carattere privatistico del relativo rapporto e la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie ad esso inerenti. (V 947/83, mass n 425717).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)