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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16213 del 27/06/2013 (Rv. 626846 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Mutamento di lavoro e mansioni da parte della vittima a guarigione avvenuta - Sufficienza ai fini della prova del nesso causale tra danno alla persona e riduzione di reddito - Esclusione - Onere di provare la compromissione della capacità reddituale per la risarcibilità del lucro cessante - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626846-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

La circostanza che la vittima di un infortunio abbia, a guarigione avvenuta, mutato lavoro o mansioni non è di per sé sufficiente a ritenere provata la sussistenza d'un valido nesso causale tra la conseguente riduzione del reddito ed il danno alla persona, essendo onere del danneggiato allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso, riducendola, sulla capacità di guadagno, potendo solo in tal caso la riduzione di reddito effettivamente percepito essere risarcita come lucro cessante.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)