Sez. 2, Sentenza n. 5140 del 17/01/1986 Ud. (dep. 06/06/1986) Rv. 173024 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RICHIESTA DI RINNOVAZIONE PARZIALE - DINIEGO - NON PERTINENZA DELLA NUOVA INDAGINE - LEGITTIMITÀ - DEDUZIONE IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE - OGGETTO DI ESAME - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RICHIESTA DI RINNOVAZIONE PARZIALE - DINIEGO - NON PERTINENZA DELLA NUOVA INDAGINE - LEGITTIMITÀ - DEDUZIONE IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE - OGGETTO DI ESAME - LIMITI.*
Il diniego della rinnovazione parziale del dibattimento, motivato con l'apprezzamento della non pertinenza e della incisività della nuova indagine richiesta dall'appellante, costituisce legittimo Esercizio di facoltà riservata al giudice di appello e non può formare oggetto di esame in Sede di legittimità se non sotto il profilo della Mancanza o contraddittorietà della motivazione. (V mass n 134878).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)