diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 69 del 02/10/1989 Ud. (dep. 10/01/1990) Rv. 182955 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182955-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - CONDIZIONI.*

La rinnovazione del dibattimento integra un istituto eccezionale, il cui Esercizio è rimesso alla discrezionalità del giudice di appello, che può farvi ricorso soltanto se ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti; il rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento, peraltro, deve essere adeguatamente motivato, ma la motivazione sul punto può risultare anche per implicito dalla ritenuta sufficienza delle prove acquisite. (V mass n 173024; (V mass n 172271; (V mass n 161890; (V mass n 160331; (V mass n 158626; (V mass n 157879, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)