Sez. L, Sentenza n. 1425 del 12/03/1981 (Rv. 412068 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTO DI AGENZIA - REQUISITI - DEDUZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CON L'ORGANIZZAZIONE DI PREVALENTE LAVORO ALTRUI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA AL DEDUCENTE - PREVALENZA DELL'ASPETTO IMPRENDITORIALE SULLA PRESTAZIONE PERSONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTO DI AGENZIA - REQUISITI - DEDUZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CON L'ORGANIZZAZIONE DI PREVALENTE LAVORO ALTRUI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA AL DEDUCENTE - PREVALENZA DELL'ASPETTO IMPRENDITORIALE SULLA PRESTAZIONE PERSONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Spetta alla parte che vuole escludere la Competenza funzionale del giudice del lavoro ai sensi dell'art 409 n 3 cod proc civ (che estende il rito del lavoro ai rapporti di Agenzia aventi ad oggetto una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non svolta in regime di subordinazione) fornire la prova che il rapporto di Agenzia si e svolto con l'organizzazione di prevalente lavoro altrui anziche con la prestazione di lavoro a carattere prevalentemente personale ed autonomo. A tal fine, la prevalenza dell'aspetto imprenditoriale sulla prestazione personale non va astrattamente desunta dall'ammontare del credito azionato dall'agente o dalla distinzione tra provvigione e sovrapprezzi, ma va accertata - con valutazione affidata alla discrezionalita del giudice del merito e, come tale, incensurabile in Sede di legittimita alla stregua dei concreti requisiti e dell'effettiva natura della prestazione svolta dall'agente medesimo. (Conf 481/80, mass n 403862, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)