Sez. 2, Sentenza n. 5796 del 05/10/1983 (Rv. 430657 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - REQUISITI - DEDUZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CON L'ORGANIZZAZIONE DI PREVALENTE LAVORO ALTRUI O CON ATTIVITÀ ESPLICATA IN FORMA DI SOCIETÀ DI PERSONE ANCHE SOLO DI FATTO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - REQUISITI - DEDUZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CON L'ORGANIZZAZIONE DI PREVALENTE LAVORO ALTRUI O CON ATTIVITÀ ESPLICATA IN FORMA DI SOCIETÀ DI PERSONE ANCHE SOLO DI FATTO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA.*
Ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., le controversie inerenti a rapporti di Agenzia, come quelle relative a rapporti di rappresentanza commerciale, sono assoggettate al rito speciale del lavoro, purché tali rapporti si concretino in una prestazione continuativa e coordinata, non istantanea né meramente occasionale, prevalentemente personale. Il carattere personale della prestazione si presume nell'agente, sicché vale ad escluderlo - con la conseguente insussistenza della Competenza per materia del pretore come giudice del lavoro - solo la prova concreta, da fornirsi dal convenuto, di uno svolgimento del rapporto di Agenzia con la organizzazione di prevalente lavoro altrui o con un'attività esplicata in Forma di società di persone, anche solo di fatto. (V 4073/83, mass n 429036; (V 3375/83, mass n 428273; (V 2333/83, mass n 427186; (V 1425/81, mass n 412068, sulla seconda parte; (V 481/80, mass n 403862, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)