Sez. L, Sentenza n. 3205 del 16/03/1992 (Rv. 476288 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Riduzione della parte eccedente la misura minima ex art. 18 statuto lavoratori - Prova dell'"aliunde perceptum" - Mezzi - Presunzione semplice - Ammissibilità - Estremi.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno
La prova dell'"aliunde perceptum" dal lavoratore illegittimamente licenziato, posta a carico del datore di lavoro e necessaria ai fini della riduzione dell'obbligo risarcitorio del medesimo in relazione al danno eccedente la misura minima (pari a cinque mensilità di retribuzione) garantita dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, può risultare anche da presunzioni semplici, sempreché esse rispondano ai requisiti di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., e ferma, in particolare, la necessità che tra il fatto noto costituente la premessa (e non risultante da precedente presunzione) ed il fatto ignorato assunto come conseguenza sussista un rigoroso nesso di conseguenzialità logica, secondo un criterio di normalità se non proprio di necessità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)