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Sez. L, Sentenza n. 5662 del 08/06/1999 (Rv. 527223 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamenti illegittimi - Applicabilità dell'art. 18 legge n. 300/1970 - Liquidazione del danno in base alla retribuzioni maturate - Prova dello stato di disoccupazione - Onere del lavoratore - Esclusione - Prova dell'aliunde perceptum o percipiendum - Onere del datore di lavoro - Sussistenza - Fattispecie relativa al licenziamento collettivo inefficace.
Stato
decisa il 1999-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527223-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In riferimento ai licenziamenti illegittimi rispetto a cui trovi applicazione l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ai fini della liquidazione del danno sulla base delle retribuzioni non percepite dal lavoratore non è necessaria la dimostrazione da parte dello stesso della permanenza dello stato di disoccupazione per tutto il periodo successivo al licenziamento, poiché grava sul datore di lavoro l'onere di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'"aliunde perceptum" o l'"aliunde percipiendum", allo scopo di conseguire il ridimensionamento della quantificazione del danno. (Fattispecie relativa a licenziamento collettivo dichiarato inefficace per mancato espletamento degli adempimenti procedurali ex art. 4 legge n. 223/1991).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)