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Sez. L, Sentenza n. 4498 del 15/05/1987 (Rv. 453203 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - CONTESTUALE FRUIZIONE DI UN PERMESSO RETRIBUITO IN SOSTITUZIONE DELLE FESTIVITÀ SOPPRESSE - DIRITTO ALLA PREDETTA INDENNITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453203-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - CONTESTUALE FRUIZIONE DI UN PERMESSO RETRIBUITO IN SOSTITUZIONE DELLE FESTIVITÀ SOPPRESSE - DIRITTO ALLA PREDETTA INDENNITÀ - ESCLUSIONE.*

I permessi introdotti dalla contrattazione collettiva (nella specie, art. 5 CCNL 16 luglio 1979 per il settore metalmeccanico) in sostituzione delle festività abolite dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977 n. 54 non sono equiparabili alle ferie, stante la diversità della finalità perseguita, che - per queste ultime - consiste nella necessità di assicurare annualmente al lavoratore un congruo periodo di riposo, mentre per i permessi, se retribuiti, consiste nell'intento delle parti di garantire al lavoratore la retribuzione in un'ipotesi di legittima assenza dal lavoro; pertanto, ove il lavoratore, già assente dal servizio in quanto ammalato, si trovi ad usufruire anche di un permesso retribuito, perché concesso dal datore di lavoro alla generalità dei lavoratori in azienda, non ha diritto anche all'indennità di malattia oltre il trattamento economico del permesso. (V 4013/85, mass n 441534).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 05/03/1977 num. 54 art. 1, Contr. Coll. 16/07/1979 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)