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Sez. 1, Sentenza n. 3821 del 13/11/1975 (Rv. 378040 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - DELLA MOGLIE - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA SEPARAZIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - ABBANDONO VOLONTARIO - DEL MARITO - DOMANDA DI SEPARAZIONE DELLA MOGLIE IN APPELLO - INAMMISSIBILITA - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEL MARITO - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1975-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378040-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - DELLA MOGLIE - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA SEPARAZIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - ABBANDONO VOLONTARIO - DEL MARITO - DOMANDA DI SEPARAZIONE DELLA MOGLIE IN APPELLO - INAMMISSIBILITA - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEL MARITO - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONSEGUENZE.*

Qualora la moglie, per il cui adulterio sia stata pronunciata la separazione in primo grado, chieda per la prima volta, con l'atto di appello, la separazione per colpa del marito, deducendo di essere stata da quest'ultimo ingiustamente abbandonata, il giudice di secondo grado, se, da una parte, non deve provvedere sulla domanda dell'appellante, stante la preclusione di cui all'art 345 cod proc civ, non puo, d'altra parte, esimersi dall'indagare sulle circostanze poste a fondamento della domanda medesima, al fine di una corretta valutazione dei fatti dedotti dal marito a sostegno dell'Azione di separazione per colpa della moglie; il dovere di fedelta si atteggia infatti diversamente rispetto al coniuge ingiustamente abbandonato e, pertanto, nella indicata ipotesi, la valutazione del comportamento del marito si rende necessaria per stabilire se l'infedelta della moglie configuri o meno adulterio rilevante ai sensi dell'art 151 cod civ. (V 2741/73, mass n 366259; 2645/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)