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Sez. 1, Sentenza n. 2741 del 25/10/1973 (Rv. 366259 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE IN GENERE - COMPORTAMENTO DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPARATIVA - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366259-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE IN GENERE - COMPORTAMENTO DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPARATIVA - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*

L'Obbligo del giudice del merito di procedere ad una valutazione comparativa del reciproco comportamento dei coniugi, ai fini della pronuncia di separazione, viene meno solo quando sia stata accertata, a carico di ciascuno dei coniugi stessi, la sussistenza di una condotta autonomamente e gravemente colposa, in ogni altro caso, la detta valutazione deve essere effettuata, al fine di stabilire se e fino a qual punto la colpa dell'un coniuge abbia potuto dar causa alla colpa dell'altro, si da attenuarla o renderla addirittura insussistente. (Conf 150/72, mass n 355896; V 1265/70, mass n 346938).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)