Sez. 3, Sentenza n. 882 del 20/03/1969 (Rv. 339248 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) SANATORIA - MODALITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) SANATORIA - MODALITA.*
Gli Atti compiuti in giudizio dal rappresentante senza poteri o senza i poteri conferiti con la Forma scritta, richiesta dall'art. 77 cod. proc. civ. sono soggetti a ratifica, sicche il difetto di legittimazione ad processum viene eliminato dalla manifestazione di volonta del soggetto legittimato attraverso il suo intervento in giudizio (nella specie, nel corso del giudizio di primo grado) o il rilascio della procura a sensi dell'art. 77 citato, che producono la regolarizzazione ex tunc del rapporto processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)