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Sez. 1, Sentenza n. 4491 del 29/11/1976 (Rv. 383214 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE - RATIFICA - EFFETTI RETROATTIVI - DIFETTI DELL'ATTIVITA PROCESSUALE - SANATORIA - MANDATO ALLE LITI - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383214-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE - RATIFICA - EFFETTI RETROATTIVI - DIFETTI DELL'ATTIVITA PROCESSUALE - SANATORIA - MANDATO ALLE LITI - ESTENSIONE.*

Il principio secondo cui la ratifica degli Atti compiuti dal rappresentante sfornito di procura opera con effetto retroattivo soltanto nei limiti consentiti dall'art 125 cod proc civ, e cioe fino alla Costituzione della parte rappresentata in giudizio, vale solo per il mandato ad litem che la parte rilascia al difensore. Quando invece si tratta della ratifica - o del tardivo rilascio della procura, che equivale a ratifica - che il terzo rilascia al suo procuratore ad negotia, autorizzato a stare in giudizio per lui nel ricorso delle condizioni richieste dall'art 77 cod proc civ questa spiega, in pieno, i suoi normali effetti retroattivi ed elimina i difetti dell'attivita processuale anteriormente svolta, a cominciare dal rilascio del mandato al difensore conferito nel termine del detto art 125. (V 882/69, mass n 339248).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)