Sez. 3, Sentenza n. 6683 del 02/06/1992 (Rv. 477504 - 01)
Contratti agrari - In genere | Validità delle convenzioni concluse davanti al giudice o con l'assistenza delle associazioni sindacali delle parti ex art. 23 terzo comma legge n. 11 del 1971 - Portata.
Contratti agrari - In genere
In tema di rapporti agrari, la disposizione del terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, che stabilisce la validità delle convenzioni concluse davanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali, riguarda non soltanto le rinunce o le transazioni indicate dal primo comma, ma ogni altro accordo stipulato tra le parti per regolare i loro rapporti, essendo tale interpretazione, coerente alla lettera della norma, confermata dall'art. 29 della stessa legge che, nel sancire la inderogabilità delle disposizioni della legge medesima, fa salvo il disposto del terzo comma dell'art. 23.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)