Sez. 3, Sentenza n. 11237 del 13/11/1997 (Rv. 509854 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Convenzioni e transazioni aventi ad oggetto diritti dell'affittuario riconosciuti dalla legge n. 11 del 1971 - Misura del canone - Stipulazione con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali - Validità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
Il principio, di carattere generale, di cui al primo comma dell'art. 23 della legge n. 11 del 1971 (ribadito dal nuovo testo introdotto dall'art. 45 della legge n. 203 del 1982), in forza del quale sono invalide le transazioni aventi ad oggetto tutti i diritti dell'affittuario riconosciuti dalla legge medesima, trova espressa deroga nella disposizione di cui al successivo terzo comma, che riconosce piena validità a tutte le convenzioni (ivi comprese quelle concernenti la misura del canone) che risultino stipulate tra concedente ed affittuario con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)