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Sez. 3, Sentenza n. 2022 del 09/07/1974 (Rv. 370291 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - NORMA SUCCESSIVA OD ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE - RISPETTIVA DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1974-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370291-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - NORMA SUCCESSIVA OD ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE - RISPETTIVA DECORRENZA.*

La dichiarazione d'illegittimita costituzionale di una norma di legge e un accertamento costitutivo con efficacia erga omnes. In conseguenza di esso la norma di legge dichiarata costituzionalmente illegittima e eliminata dal vigente sistema legislativo ex tunc: dal momento in cui e entrata in vigore, se si tratta di norma successiva alla Costituzione, ovvero dal momento di entrata in vigore della Costituzione, se invece si tratta di norma anteriore. (V 3456'72, mass n 361345).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)