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Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 10/07/1996 (Rv. 498474 - 01)

CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - "IUS SANGUINIS" (CITTADINO NATO ALL'ESTERO) | Figlio legittimo di madre cittadina e di padre straniero, nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione - Sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 - Applicabilità - Acquisto della cittadinanza italiana - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498474-01

CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - "IUS SANGUINIS" (CITTADINO NATO ALL'ESTERO)

Al figlio legittimo di madre cittadina, nato in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, deve essere riconosciuto lo "status" di cittadino italiano "iure sanguinis", per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 9 febbraio 1983 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 29, comma secondo, Cost., dell'art. 1, comma primo, n. 1 della legge 13 giugno 1912 n. 555 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina" e, conseguentemente, dell'art. 1, comma primo, n. 2 della stessa legge, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87), atteso che anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale di leggi anteriori alla Costituzione determina la cessazione di efficacia "erga omnes" con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe ancora applicabile la norma stessa, ove non fosse intervenuta la pronuncia di incostituzionalità. Nè la suddetta situazione può qualificarsi "esaurita" nel momento in cui è intervenuta la pronuncia di incostituzionalità, rappresentando l'evento nascita il mero presupposto della fattispecie acquisitiva, il cui titolo è costituito dalla filiazione da madre cittadina, che è stato "aggiunto", come criterio di attribuzione dello "status civitatis", dalla decisione della Corte costituzionale, la quale ha determinato l'acquisto di un diritto in precedenza non previsto dall'ordinamento (nella specie, trattavasi di persona straniera, di nazionalità argentina per discendenza paterna, nata il 9 maggio 1940).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)