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Sez. L - , Sentenza n. 20611 del 07/08/2018 (Rv. 649931 - 02)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Prescrizione - Eccezione - Erronea qualificazione del termine come di decadenza - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649931-02

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO

La rilevabilità della prescrizione dell'azione esperita dallo attore non è esclusa dal fatto che il convenuto, eccependo l'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge, l'abbia qualificato come termine di decadenza invece che di prescrizione, spettando al giudice la qualificazione giuridica delle deduzioni delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)