Sez. T, Ordinanza n. 31409 del 06/12/2024 (Rv. 672971-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO | Vizio di ultrapetizione - Decadenza - Eccezione - Erronea qualificazione del termine come prescrizione - Irrilevanza - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - In genere.
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO
Se il giudice riqualifica l'eccezione di prescrizione come di decadenza e la accoglie, non incorre nel vizio di ultrapetizione, perché si tratta di eccezioni fondate sugli stessi elementi costitutivi - il decorso del tempo e la mancanza di atti di esercizio del diritto da parte del titolare - e ha il potere di interpretare le domande e le eccezioni proposte non soltanto in base alle espressioni letterali (eventualmente imprecise o addirittura improprie) utilizzate nell'atto processuale, ma anche del suo contenuto complessivo e delle finalità perseguite dalla parte.
Cod. Civ. art. 2934, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)