Sez. 2, Sentenza n. 1289 del 09/06/1967 (Rv. 327837 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - MOROSITA DEL DATORE DI LAVORO - SOMMA AGGIUNTIVA - NATURA - CONDIZIONI - PAGAMENTI EFFETTUATI DAL DATORE DI LAVORO DOPO LA RICHIESTA - DETRAIBILITA DAL TOTALE DEL CREDITO DELL'INPS.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - MOROSITA DEL DATORE DI LAVORO - SOMMA AGGIUNTIVA - NATURA - CONDIZIONI - PAGAMENTI EFFETTUATI DAL DATORE DI LAVORO DOPO LA RICHIESTA - DETRAIBILITA DAL TOTALE DEL CREDITO DELL'INPS.*
Il debito della somma aggiuntiva, nel caso di omesso pagamento di contributi dovuti all' INPS, costituisce una sanzione civile, che da luogo ad una obbligazione accessoria. Questa sorge nel momento stesso della scadenza del termine di pagamento dei contributi, incrementando il credito dell' istituto assicuratore per un importo eguale a quello dei contributi omessi. Il credito relativo e sottoposto alla condizione che il pagamento della somma aggiuntiva venga richiesto prima dell'integrale pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro moroso. Verificatasi la condizione della richiesta e scaduto l'eventuale termine concesso dall' istituto al datore di lavoro per la regolarizzazione della sua posizione, i pagamenti successivamente effettuati dal debitore moroso non influiscono sull'ammontare della somma aggiuntiva, ma potranno eventualmente essere detratti dal totale del credito dell' istituto, rappresentato dal doppio dei contributi omessi.*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)