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Sez. L, Sentenza n. 5744 del 21/11/1985 (Rv. 442936 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - CONDANNA AL RELATIVO PAGAMENTO - PREVIA ESPRESSA RICHIESTA DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442936-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - CONDANNA AL RELATIVO PAGAMENTO - PREVIA ESPRESSA RICHIESTA DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi omessi costituisce una sanzione accessoria che consegue ex lege all'inadempimento dell'obbligazione principale, avente ad oggetto il pagamento dei contributi dovuti, e, pertanto, dev'essere posto a carico del datore di lavoro, da parte del giudice che condanna il medesimo al pagamento dei contributi omessi, anche in Mancanza di espressa richiesta dell'istituto previdenziale. (V 1278/81, mass n 411866; (V 769/74, mass n 368626; (V 1428/68, mass n 333067; (V 1289/67, mass n 327837; (V 25/66, mass n 320059).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)