Sez. 3, Ordinanza n. 28008 del 30/10/2024 (Rv. 672553-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Pluralità di danneggiati - Natura facoltativa del litisconsorzio - Connessione non riconducibile alla solidarietà - Conseguenze in tema di impugnazione - Impugnazione incidentale tardiva proposta da uno dei due danneggiati a seguito di ricorso principale dell'altro - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
In caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, si ha litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà, con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta da uno di essi a seguito di quella principale di un altro, perché dall'eventuale accoglimento di quest'ultima non potrebbe derivare alcun pregiudizio all'impugnante in via incidentale, non vertendosi in ipotesi di cause inscindibili. (Fattispecie relativa ad un giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, nel quale erano state proposte domande iure proprio dalla moglie del danneggiato e dalla stessa, nella qualità di amministratrice di sostegno del marito, nei confronti dei danneggianti).
Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)