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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22809 del 29/09/2017 (Rv. 645774 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Pluralità di danneggiati - Separate azioni proposte contro il responsabile ed il suo assicuratore - Successiva riunione dei giudizi - Natura facoltativa del litisconsorzio - Fondamento - Conseguenze in tema di impugnazione - Impugnazione incidentale tardiva proposta da uno dei due danneggiati a seguito di ricorso principale dell'altro - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645774-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

Qualora distinti giudizi di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, separatamente introdotti contro il responsabile ed il suo assicuratore da diversi danneggiati per il medesimo fatto, vengano ad essere successivamente riuniti avanti al medesimo giudice, il litisconsorzio che si realizza è di natura facoltativa, e tale rimane anche nella fasi di gravame, ancorchè comune ai giudizi riuniti sia l'accertamento della responsabilità del sinistro. Ne consegue che l'impugnazione proposta da uno dei danneggiati, anche se notificata all'altro, non legittima quest'ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva la negazione della responsabilità rispetto alla propria domanda, poiché l'impugnazione tempestiva non è contro di lui rivolta e non si verte in ipotesi di inscindibilità delle cause.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)